Obbligo del visto di conformità per crediti superiori a euro 5.000 e ampliamento dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione del modello F24.
Il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) prevede l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita iva.
In particolare viene prevista la riduzione, dagli attuali 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte è subordinato all’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 241/97). I crediti interessati sono quelli relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e alle ritenute alla fonte. Riguardo a queste ultime, peraltro, le modifiche comportano l’estensione del suddetto obbligo a qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte.
Le limitazioni sopra esposte sono poi estese anche in ambito iva: in particolare, è possibile utilizzare il credito iva annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000 euro solo previa presentazione e apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione iva dalla quale emerge il credito stesso. Invece per la compensazione dei crediti diversi dall’iva continua a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione.
Si osserva, peraltro, che le novità normative in esame non influenzano la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 dei crediti iva trimestrali, per i quali, a prescindere dall’importo, non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello iva TR da cui scaturiscono.
In alternativa all’apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis C.C., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito registro).
Vengono inoltre modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita iva dovranno eseguire le compensazioni orizzontali.
In relazione alla compensazione dei crediti iva (annuali o trimestrali) è stata, infatti, eliminata la soglia quantitativa, pari a 5.000 euro annui, oltre la quale è previsto l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per effetto di queste modifiche, tale regime viene, altresì, esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Alla luce di tali novità, quindi, i titolari di partita iva devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti, qualunque sia il loro importo, mentre prima delle modifiche tale modalità di pagamento era previsto solamente in caso di compensazione dei crediti iva (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione di modelli F24 “a zero”.
In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del dl 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.