NUOVI ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Gli enti che vorranno iscriversi nell’istituendo registro del terzo settore si dovranno porre il problema dei nuovi obblighi che il codice del terzo settore impone.
Il primo riguarda le modifiche statutarie per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma. Infatti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, l’atto costitutivo deve indicare: “l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale,” (che dove essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell’articolo 5) “il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, i diritti e gli obblighi degli associati …, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati … e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta … le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…”.
Gli enti del terzo settore dovranno poi integrare nella loro denominazione sociale l’acronimo ETS, le organizzazione di volontariato ODV e le associazioni di promozione sociale APS. Di tale acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Oltre a ciò all’articolo 25 viene previsto che l’assemblea delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente avere competenza sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere un’azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione.
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 6 del CTS, ove l’associazione voglia svolgere attività “diverse” da quelle di cui al precedente articolo 5, lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e: “a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano”.
Vengono poi introdotti alcuni adempimenti formali:
– redazione del bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d’affari, conforme alla “modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore”;
– deposito del bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore;
– in presenza di ricavi superiori ai centomila euro pubblicazione nel sito internet della associazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
– tenuta di un apposito registro in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– obbligo di tenuta dei libri sociali (libro degli associati, libro per i verbali delle assemblee, libro per le deliberazioni dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo).
– diritto per gli associati di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.