NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO PER GLI ESPORTATORI ABITUALI.

Con provvedimento 213221/2016 è stata approvata la nuova dichiarazione d’intento che deve essere utilizzata dagli esportatori abituali per gli acquisti effettuati dopo il 28 febbraio 2017. I vecchi modelli, quale che sia la modalità di utilizzo del plafond, vanno impiegati per le operazioni realizzate fino a tale data. Se, prima del 28 febbraio, ci si è avvalsi della versione precedente del modello con indicazione di un periodo che va oltre detto termine, compilando i campi 3 e 4 (non più presenti nelle nuove lettere), la dichiarazione cessa di avere effetto alla fine di tale mese. Pertanto, se l’esportatore vuole ancora acquistare senza pagamento dell’imposta dal 1° marzo, deve presentare il nuovo modello, munito di ricevuta. La risoluzione 120/E/2016, al contrario, ha confermato che restano valide le vecchie lettere d’intento emesse per singola operazione o a importo fisso che non siano “esaurite” alla suddetta data.

La novità consiste nella soppressione della possibilità di riferire la dichiarazione d’intento degli esportatori abituali agli acquisti da eseguire entro un determinato periodo di tempo, opzione non più ammessa per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2017.

Con le nuove regole, che limitano l’utilizzo delle lettere d’intento solo per operazioni singole o per acquisti fino a un certo ammontare, il fornitore è quindi tenuto a prestare la massima attenzione per evitare di emettere fattura senza Iva per importi eccedenti quelli indicati. Le conseguenze per il fornitore possono infatti essere gravose, considerandosi la fattispecie assimilata a quella di chi emette fattura non imponibile in mancanza della dichiarazione d’intento.