LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

L’articolo 110 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa.

Dal punto di vista del profilo soggettivo, possono effettuare la rivalutazione:

  • – le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative residenti nel territorio dello Stato  (che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio);
  • – le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
  • – gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

Sotto il profilo oggettivo, l’articolo 110 del Decreto Agosto offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni.

Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

  • – figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
  • – vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto, la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene”, ossia che la rivalutazione può riguardare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (come invece previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione).

Un’altra novità rispetto alle precedenti norme di rivalutazione riguarda la possibilità di poter effettuare:

  • – una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica;
  • – una rivalutazione con efficacia sia civilistica sia fiscale.

In questa seconda ipotesi, il riconoscimento fiscale, ai sensi dell’articolo 110, comma 4 del Decreto Agosto, avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata invece confermata nella misura del 10%.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire, a prescindere dall’importo, in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione ai sensi delle disposizioni contenuti nella sezione I del capo III del D.Lgs. 241/1997.

Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l’articolo 110 del Decreto Agosto ha previsto che:

  • – in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d’imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
  • – per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, avvenute anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024.