INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO
L’articolo 1, D.L. 157/2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021 ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi sugli immobili diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110%.
In particolare nei casi di utilizzo del credito di imposta sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero di sua cessione, è obbligatorio dal 12 novembre 2021 richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti, rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D. Lgs. 241/1997.
È inoltre obbligatorio che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020.
Gli interventi interessati sono:
- – gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 917/1986 (pertanto, non sono ricompresi tutti gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%);
- – gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013;
- – gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013;
- – gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019;
- – gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), D.P.R. 917/1986;
- – gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter,L. 63/2013.
Viene, inoltre, esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità per gli interventi che danno diritto al superbonus 110% anche nel caso in cui la detrazione fiscale venga fruita nell’arco temporale previsto in dichiarazione dei redditi (fino al 31 dicembre 2021 in 5 rate annuali di pari importo).
Il visto di conformità, invece, non sarà necessario qualora la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente tramite l’utilizzo della “dichiarazione precompilata” oppure tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale.
Il nuovo articolo 122-bis, D.L. 34/2020 prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate fino a un periodo di 30 giorni ai fini del controllo preventivo di situazioni che presentano profili di rischio.