Imposta sostitutiva del 26% sul capital gain delle “qualificate”

La legge di Bilancio 2018 modifica il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni societarie “qualificate”, conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa: viene infatti introdotta la tassazione mediante imposta sostitutiva del 26%, determinando così un sostanziale allineamento con la tassazione già prevista per le partecipazioni “non qualificate”.
Per le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, il nuovo regime si applicherà per quelle realizzate – quindi, per le cessioni effettuate – solo dal 1° gennaio 2019. Sino a tale data, le plusvalenze realizzate sono imponibili nella misura del:
- – 49,72%, se realizzate entro il 31 dicembre 2017;
- – 58,14% se realizzate dal 2018.
Nulla muta invece per le plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato: senza l’esimente ex articolo 87, comma 1, lett. c), Tuir, è confermata la tassazione piena del capital gain.
Si segnala che questa modifica del regime di tassazione dei capital gains determina un particolare inasprimento per i soggetti non residenti in Italia, se residenti in Stati non coperti da Convenzione oppure se residenti in Stati esteri la cui Convenzione contro le doppie imposizioni prevede la potestà impositiva dell’Italia sui capital gains in quanto considerati ivi realizzati: infatti, per costoro il regime fiscale applicabile è quello tipico delle persone fisiche residenti, così che dal 2019 si troveranno a scontare una tassazione sostitutiva del 26%, mentre a tutt’oggi i medesimi soggetti subiscono un prelievo pari al 24% applicato solamente sulla quota imponibile della plusvalenza (per cui solo sulle percentuali sopra indicate).
Ciò detto, viene quindi meno dal 2019 l’obbligo di tenere distinte le plus e minusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate ed è ragionevole ritenere che le stesse potranno anche compensarsi.
La norma, infine, per ragioni di coordinamento interviene anche sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 D.Lgs. 461/1997 prevedendo che, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, il regime del risparmio amministrato sia estendibile anche al possesso delle partecipazioni qualificate.