Flat tax per le persone che trasferiscono la residenza in Italia

Con il provvedimento n. 47060 dell’8/3/2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative del nuovo regime di favore previsto per coloro che trasferiscono in Italia la loro residenza, nonché approvato il modello di check list da allegare all’istanza di interpello. Il regime (opzionale) è stato introdotto con la legge di Bilancio 2017 al fine di attrarre e incentivare il trasferimento nel nostro Paese delle persone con un alto patrimonio. È possibile estendere tale regime anche ai familiari dell’istante, a condizione che questi trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia. Si sottolinea che l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza di interpello, facendo fede al dato normativo del nuovo articolo 24-bis del Tuir, è necessaria ai fini dell’esercizio dell’opzione.

I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24-bis del Tuir possono optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza in Italia o in quello successivo. Condizione necessaria è che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia nei nove anni precedenti a tale momento.

L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte delle Entrate all’istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.

Il regime “speciale” può essere esteso anche ad uno o più familiari di cui all’articolo 433 del cod. civ. in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, l’opzione si perfeziona mediante specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia, ovvero nella dichiarazione riferita all’anno successivo a quello del trasferimento. L’estensione implica anche la presentazione di un’istanza di interpello che indichi, tra gli altri, i dati e le informazioni relative al familiare.

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Diversamente, il contribuente (o il familiare), può revocare l’opzione nella dichiarazione dell’anno successivo a quello di prima applicazione; in tal caso, se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione può effettuare apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

In merito alla decadenza dal regime, il provvedimento precisa che tale eventualità si manifesta in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data di versamento del saldo delle imposte sui redditi (con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il pagamento) o trasferimento della residenza fiscale in altro Stato.

I contribuenti che aderiscono al regime in esame sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva, nella misura di 100 mila euro, in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. La misura dell’imposta sostitutiva è ridotta a 25 mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione.