Fatture semplificate per importi non superiori a 400 euro
Il decreto del Mef del 10 maggio 2019 prevede l’aumento a 400 euro dell’ammontare massimo complessivo della fattura semplificata: si tratta di documento che non deve riportare l’importo dell’imponibile Iva, in quanto basta indicare l’ammontare del «corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata», ovvero i «dati che permettono di calcolarla». Inoltre può essere emesso senza l’indicazione del «nome» e della «sede» del cessionario/committente
In particolare, al posto delle fatture elettroniche ordinarie, i soggetti obbligati a «certificare i corrispettivi» possono rilasciate al cliente le e-fatture semplificate «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» (circolare 4 aprile 1997, n. 97/E, paragrafo 4.3, confermata anche dalla circolare 24 giugno 2014, n. 18/E), se vogliono che questi documenti sostituiscano la «certificazione dei corrispettivi», cioè il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Il rilascio contestuale della fattura semplificata consentirà quindi di evitare l’emissione dello scontrino fiscale e il conseguente invio elettronico giornaliero che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio 2019.
Soprattutto in questi casi infatti, e con lo scopo di velocizzare e semplificare l’emissione della fattura semplificata, l’articolo 21-bis del dpr 633/1972 prevede che, se il cessionario/committente è un «soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere» indentificato con il «solo codice fiscale o il numero di partita Iva», senza indicare la «ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio».
Nella fattura elettronica semplificata, il campo «Tipodocumento» va compilato con il codice TD07 (TD08 per la nota di credito semplificata).