FATTURA CARTACEA PER I CONSUMATORI FINALI
L’Agenzia delle entrate in una FAQ pubblicata il 22.01.2019, ha precisato che quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente consumatore finale.
Il chiarimento esclude pertanto i consumatori privati da qualsiasi onere collegato alla fatturazione elettronica: l’acquisto effettuato come soggetto privato non Iva può essere documentato come avveniva in passato, ossia con la copia cartacea o con il pdf della fattura elettronica.
Ne deriva che anche per beneficiare delle detrazioni relative agli immobili (bonus ristrutturazione e bonus qualificazione energetica), fermi restando gli altri adempimenti imposti dalla legge, è sufficiente che la persona fisica beneficiaria acquisisca e conservi le fatture cartacee dei fornitori che hanno eseguito l’intervento, i quali sono obbligati a rilasciarle, oltre che a inviare al SdI il file xml.
C’è comunque la possibilità per i consumatori finali di visionare le fatture elettroniche di acquisto. Proprio a tal riguardo la Faq ricorda che, a partire dal secondo semestre del 2019, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai privati cittadini persone fisiche. Tale servizio darà la possibilità al consumatore finale di consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso.
Tale servizio sarà accessibile solo previa espressa adesione, che dovrà essere effettuata mediante apposita funzionalità che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 3 maggio 2019. In assenza dell’adesione al consumatore finale non sarà reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.