ESONERO DELLA FATTURA ELETTRONICA NEL 2019 PER I DATI TRASMESSI AL SISTEMA TS

Con l’approvazione definitiva del DL 119/2018 avvenuta in data 13/12/2018 è stata disposta l’esclusione dalla certificazione mediante fattura elettronica delle operazioni i cui dati sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (TS).

In particolare si tratta delle prestazioni rese dagli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, dalle farmacie pubbliche e private, dalle parafarmacie, dalle ASL, dalle aziende ospedaliere, dalle strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN, dagli iscritti agli Albi degli psicologi, degli infermieri e dei veterinari.

Sull’argomento è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2019, disponendo il divieto per tutto il 2019 di emissione in formato elettronico delle fatture in questione, anche qualora il destinatario si opponga alla trasmissione dei dati al sistema TS.

Si segnala che tali soggetti, esonerati dalla fatturazione attiva limitatamente alle prestazioni rientranti nel perimetro TS (e non quindi per le fatture emesse ad esempio nei confronti di società, enti o università), restano vincolati al rispetto degli obblighi di ricezione e conservazione elettronica delle fatture di acquisto.

In conseguenza di ciò tali soggetti sono tenuti a comunicare ai propri fornitori l’indirizzo telematico (codice destinatario o Pec) al quale destinare le e-fatture o, in alternativa, a recuperare tali documenti nell’apposita area sul sito dell’Agenzia delle Entrate.