CREDITO D’IMPOSTO PER SPESE DI SANIFICAZIONE 2021
Con il decreto legge “Sostegni-bis”, convertito in legge, il Legislatore ha riproposto il credito di imposta per le spese di sanificazione, in relazione alle spese sostenute nel periodo giugno – agosto del 2021.
Il credito d’imposta si riferisce alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, all’acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale. Nel dettaglio le spese ammissibili sono le seguenti:
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Teoricamente il credito, spettante agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, agli enti non commerciali e alle attività extra alberghiera a carattere non imprenditoriale, è pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, e non è imponibile ai fini delle imposte dirette.
Tuttavia la percentuale del 30% deve intendersi non definitiva essendo fissato per legge un tetto massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati (articolo 31, D.L. 73/2021). L’Agenzia ha precisato che l’ammontare del credito di imposta effettivamente spettante sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.
Con provvedimento del 15 luglio 2021 prot. n. 191910 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d’imposta e il modello di comunicazione, che deve essere presentato entro il 4 novembre 2021.
Il credito d’imposta, potrà essere utilizzato:
- – nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa;
- – in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante.