CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 PER GLI ANNI 2021 E 2022

Il credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016) nel periodo 16 novembre 2020 –  31 dicembre 2021, è stabilito nella seguente misura:

  • – 50% del costo sostenuto, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • – 30% del costo sostenuto, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • – 10% del costo sostenuto, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal primo gennaio 2022 il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto:

  • – dal 50% al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • – dal 30% al 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • – rimarrà invece nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Nel caso di mancata consegna del bene entro il 31/12/2021, ma in presenza di un ordine formalizzato nel 2021, è possibile comunque mantenere il credito nella misura rafforzata (es. al 50%), pagando un acconto al fornitore pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2021, a condizione che la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022. Infatti, in base all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l’investimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e per usufruire dell’estensione temporale al 30 giugno 2022 (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che entro il 31 dicembre 2021 le parti abbiano sottoscritto il relativo contratto di leasing e sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

L’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’agevolazione. Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l’impresa beneficiaria ha comunque diritto al credito d’imposta in misura rafforzata, ma dovrà aspettare il 2022 per fruirne in misura “piena” (fattispecie che ricorda l’ipotesi di tardiva interconnessione).

Si segnala infine l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Mise. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021 via PEC. Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.