COVID: AL VIA IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO A FONDO PERDUTO

Il Ministro dell’Economia e delle finanze ha emanato il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1 commi 16 – 27 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), con il quale viene definita la percentuale (nella misura del 30%) relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso all’agevolazione nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo.
Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
– i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
– vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.
Il decreto definisce inoltre le modalità di determinazione del contributo “perequativo”, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo riconosciuto, la base di calcolo è data dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo le specifiche disposizioni citate, ossia: art. 25 del DL 34/2020; art. 59 e 60 del DL 104/2020, artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020; art. 2 del DL 172/2020; art. 1 del DL 41/2021; art. 1 commi 1-3 del DL 73/2021.
Sulla differenza così determinata, si applicano quindi le seguenti percentuali:
– 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
– 20%, con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;
– 15%, con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
– 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
– 5%, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni.
Il decreto precisa che non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Quanto agli adempimenti dichiarativi, il decreto dispone che per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Tale contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione dovranno essere definiti con un successivo provvedimento.