Convegni e congressi a regime speciale art. 74-ter D.P.R. 633/1972.
In base all’ultima interpretazione fornita dalla direzione centrale Normativa dell’agenzia delle Entrate l’attività di organizzazione di eventi, congressi, convegni e simili forniti a soggetti passivi di imposta è soggetta al regime speciale dell’articolo 74-ter del decreto Iva, con conseguente impossibilità di detrazione dell’Iva da parte del committente. Questa recente pronuncia, in risposta a un interpello, costituisce un’interpretazione opposta a quella espressa con la risoluzione 47/E/2010 che confermava l’interpretazione della circolare n. 328/1997.
Ad avviso dell’Agenzia tale conclusione è valida sia nel caso in cui la società organizzatrice riceva una richiesta dal proprio committente per un determinato evento offerto come un servizio unico con corrispettivo indistinto, sia nel caso di eventi, congressi e convegni in relazione ai quali il committente indichi all’organizzatore una serie di opzioni dettagliate per ciascun servizio che comporrà l’evento. Secondo tale pronuncia pertanto anche nel secondo caso non è possibile addebitare i vari servizi con Iva esposta in fattura ma occorre applicare l’articolo 74-ter, indipendentemente dal fatto che l’organizzatore sia un’agenzia di viaggio o un organizzatore di congressi.
Da ultimo, nell’interpello, l’Agenzia osserva che l’articolo 1, comma 77 della legge 244/2007 ha introdotto, all’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, il comma 8-bis, il quale prevede che le agenzie di viaggio e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. Il successivo comma 78 della legge, tuttavia, subordina l’efficacia della disposizione del comma 77 alla concessione di una deroga, in base alle condizioni dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari. L’autorizzazione a oggi risulterebbe non richiesta e pertanto la facoltà del comma 8-bis non è esercitabile.
Tuttavia al riguardo va osservato che l’Agenzia con la risoluzione 47/E/2010 (quindi dopo il 2008) aveva concluso per l’applicazione del regime ordinario. Questo repentino mutamento interpretativo (non accompagnato da chiarimenti sulla gestione delle operazioni pregresse fatturate in coerenza con la risoluzione del 2010), foriero di forti ripercussioni sul settore, potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti.