Contratto di prestazione occasionale per le micro imprese
L’art. 54-bis del DL 50/2017 reintroduce la possibilità di usufruire di prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti privati e da parte di professionisti e micro imprese: i primi tramite l’acquisto del c.d. “Libretto Famiglia”, gli altri soggetti tramite il contratto di prestazione occasionale.
In particolare il contratto di prestazione occasionale può essere attivato, previa registrazione dell’utilizzatore nell’apposita piattaforma informatica INPS, da soggetti che:
- – abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- – non operino nel settore dell’edilizia;
- – non acquisiscano la prestazione nell’ambito di un appalto di opere o servizi;
- – non siano imprese agricole (queste ultime possono, tuttavia, servirsi di lavoro occasionale qualora l’attività lavorativa sia resa da pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del reddito che non siano stati iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).
Con la registrazione nella piattaforma informatica INPS, l’utilizzatore versa le somme destinate a retribuire le prestazioni che intende acquisire. Secondo quanto disposto dal comma 16, la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro – ad eccezione del settore agricolo – e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, nonché il premio INAIL, nella misura del 3,5%.
Per i prestatori i compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, risultano irrilevanti ai fini dello status di disoccupato e sono, infine, computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Come avviene per il “Libretto Famiglia”, anche nell’ambito del contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore è obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione occasionale. In particolare, è obbligtorio trasmettere, tramite la piattaforma informatica INPS o Contact Center e almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione che contenga:
- – i dati anagrafici e identificativi del prestatore, che sarà avvisato con SMS o messaggio di posta elettronica dell’avvenuta comunicazione;
- – il luogo e l’oggetto della prestazione;
- – il compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni non superiori a 4 ore continuative nell’arco della giornata;
- – l’ora di inizio e di fine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Qualora la prestazione lavorativa preventivamente comunicata non dovesse avere luogo, l’utilizzatore potrà revocare la comunicazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno indicato per lo svolgimento. In mancanza, l’INPS procederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e assicurativi.
Con riguardo all’impianto sanzionatorio, l’art. 54-bis prevede una sanzione amministrativa (da 500 a 2.500 euro) per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione dell’obbligo di comunicazione o dei limiti disposti per gli utilizzatori.
Infine si evidenzia che, nel corso di un anno civile, le prestazioni in esame non possono dar luogo:
- – per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi complessivi di importo superiore a 5.000 euro;
- – per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi complessivi superiori a 5.000 euro;
- – per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi maggiori di 2.500 euro.