CONTRASTO ALL’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE NEI SETTORI LABOUR INTENSIVE
La Legge 157/2019 (c.d. Decreto Fiscale) introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data), il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi:
– di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
– tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma
devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice (le quali sono obbligate a provvedervi) copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.
A tal fine, tali ritenute devono essere versate, ad opera del datore di lavoro, distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione.
Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, tali imprese devono inviare al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.
Se a tale data, l’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma non trasmette le deleghe o dalle deleghe risulti l’omesso o insufficiente versamento, il committente sospende, finché perdura l’inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell’opera o servizio, o per l’importo pari alle ritenute non versate. Inoltre, entro 90 giorni, il committente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione.
Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettono una certificazione attestante che nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute:
- siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi; inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non risultino a loro carico iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
La dichiarazione è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate ed è valida per 4 mesi.