BONUS PER LE AGGREGAZIONI SOCIETARIE

Con la legge di conversione n. 58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Decreto Crescita) viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizione che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario, e che non riguardino operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Per le fusioni e scissioni da cui si originano società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione), si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

Per i conferimenti effettuati ex articolo 176, Tuir (conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali), si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

In tutti i casi devono partecipare all’operazione esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.

Ai fini dell’agevolazione è necessario che le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui sopra.