Daily Archives: 8 January 2019
DAL 2019 ACQUISTI DI CARBURANTE ESCLUSIVAMENTE CON FATTURA ELETTRONICA
A decorrere dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi Iva che acquistano carburante al dettaglio e intendono documentare tale costo per poterlo dedurre dal proprio reddito e detrarre dall’iva dovuta dovranno richiedere la fattura elettronica al momento del pagamento del rifornimento e dovranno quindi comunicare i propri dati fiscali presso gli impianti stradali di distribuzione (compreso l’indirizzo PEC o il codice destinatario).
Al fine di comunicare i propri dati fiscali necessari in maniera veloce e affidabile è opportuno dotarsi del QR-code rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Rimane inoltre vigente l’obbligo di effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili, quali bonifici, assegni, carte di credito, di debito o prepagate.
Si segnala che in alternativa alla richiesta della fattura elettronica per ogni rifornimento è possibile avvalersi di buoni carburante e carte carburante rilasciate dalle compagnie petrolifere.
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
L’imposta di bollo (euro 2,00) è dovuta per le fatture di importo superiore ad euro 77,47 nei casi di operazioni:
- – mancanti del requisito oggettivo o soggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 Dpr 633/72);
- – fuori campo Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72;
- – non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, comma 1, lett. c), Dpr 633/72);
- – non imponibili per assimilazione alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, Dpr n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
- – non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- – esenti (art.10 Dpr 633/72);
- – escluse (art.15 Dpr.633/72);
- – poste in essere dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).
Ovviamente nel caso di fatture elettroniche non sarà più possibile apporre materialmente la marca da bollo sulla singola fattura, ma si pagherà con periodicità trimestrale sulla base dell’ammontare calcolato dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti il novellato art. 6 del DM 17/06/2014 dispone che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare” venga effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre.
L’ammontare dell’imposta di bollo dovuta è pari ad euro 2,00 per ogni fattura emessa nel trimestre avente le sopraesposte caratteristiche e verrà comunicato anche dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata di ciascun contribuente presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato mediante modello F24 oppure mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale.
Si evidenzia che non è stato modificato l’art. 6 comma 2 del DM 17/06/2014 in relazione al versamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati, che resta quindi dovuto annualmente entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.