Daily Archives: 7 June 2017

VISTO DI CONFORMITA’ NECESSARIO ANCHE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

L’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti IVA infrannuali, se di importo superiore a 5.000 euro annui, dovrà sottostare all’obbligo di apporre sull’istanza dalla quale emergono (modelli TR) il visto di conformità, o, in alternativa, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c..

Sotto il profilo sanzionatorio, la compensazione orizzontale di crediti IVA infrannuali in violazione dell’obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) o nel caso in cui il relativo modello TR sia “certificato”, mediante le suddette modalità, da soggetti diversi da quelli abilitati, comporta, il recupero dell’ammontare del credito utilizzato e dei relativi interessi, oltre che l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio.

Le novità normative intervengono, inoltre, sul termine di presentazione del modello F24 che riporta la compensazione. La compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui potrà, infatti, avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale; il momento di effettuazione delle suddette compensazioni risulta, dunque, anticipato rispetto all’attuale disciplina, in base alla quale occorreva attendere il 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza.

Continuano ad essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) i crediti IVA, annuali o trimestrali, di importo non superiore a 5.000 euro annui, i quali possono essere utilizzati in compensazione orizzontale dal giorno successivo, rispettivamente, alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione o a quello di presentazione del relativo modello TR.

E’ stato inoltre previsto lo scarto del modello F24 nell’ipotesi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
Si segnala infine che le novità dovrebbero applicarsi dai modelli TR relativi al II semestre 2017.