Daily Archives: 24 November 2015
Chiarimenti in materia di rimborsi IVA
Con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, l’Amministrazione finanziaria ha fornito nuove istruzioni operative in merito alla disciplina dei rimborsi IVA che si aggiungono ed in parte modificano i chiarimenti già forniti nel recente passato con la circolare n. 32/E del 30.12.2014.
La nuova procedura di rimborso per i crediti IVA superiori ad Euro 15.000,00 prevede che il contribuente alleghi alla dichiarazione annuale (o all’istanza di rimborso trimestrale) – su cui è già stato apposto il visto di conformità (oppure è stata apposta la firma del soggetto o dell’organo responsabile della revisione legale dei conti) – una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell’articolo 47 del DPR 445/2000, mediante la quale il contribuente attesti la sua qualifica di “contribuente virtuoso”, ossia che:
- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
- l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;
- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.
Relativamente a tale ultimo punto (cessioni di azioni o quote infragruppo), la circolare 35/E/2015 precisa che rileva, tra gli eventi che fanno venire meno i requisiti di solvibilità ed affidabilità, anche la circostanza che le azioni o quote (di ammontare superiore al 50% del capitale sociale) siano cedute nell’ambito dello stesso gruppo: al ricorrere di tale circostanza, infatti, il requisito della solidità patrimoniale verrebbe meno in capo al richiedente il quale sarà tenuto, quindi, alla presentazione della garanzia ai fini dell’erogazione del rimborso.
Un chiarimento particolare contenuto nella circolare 35/E/2015 attiene le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la quale:
- deve essere resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA (o nel modello IVA TR);
- deve essere debitamente sottoscritta dal contribuente;
- deve essere conservata, unitamente alla copia del documento di identità del contribuente, da chi cura l’invio della dichiarazione annuale (o l’istanza di rimborso trimestrale) nella quale emerge l’eccedenza IVA ed esibita a richiesta dell’agenzia delle entrate.